Michele Cozzio
Professore alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di TrentoÈ studioso di diritto comparato ed europeo, con particolare riferimento alle aree dei contratti pubblici, dei servizi di interesse generale e delle politiche di governo del territorio. Coordina le iniziative dell’Osservatorio di Diritto Comunitario e Nazionale sugli Appalti Pubblici ed è fondatore della Rete Internazionale degli Osservatori sulla Contrattazione Pubblica. Da diversi anni è consulente giuridico di Transparency International Italia sul tema degli appalti pubblici.
Tali soluzioni devono far fronte all’enorme aumento della domanda di dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine), dispositivi medici (es. ventilatori polmonari) nonché alle richieste connesse alle infrastrutture ospedaliere ed informatiche, in un momento di grande difficoltà del funzionamento delle catene degli approvvigionamenti.
La Commissione Europea ha pubblicato una serie di chiarimenti sulle soluzioni applicabili secondo le regole europee in materia di appalti pubblici (Direttiva 2014/24/UE) che permettono ampia flessibilità, riduzione delle tempistiche e degli oneri normalmente associati allo svolgimento delle procedure di negoziazione pubblica.
Le indicazioni della Commissione si soffermano, in particolare, sui presupposti per l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso o bando di gara.
Al riguardo, la disciplina europea (art. 32, direttiva 2014/24/UE) è estremamente scarna, limitandosi a indicare casi e circostanze che possono legittimarne l’utilizzo, senza ulteriori precisazioni quanto a: eventuali oneri di pubblicazione, termini, numero di candidati e altri obblighi procedurali. Si tratta di una procedura che, in ragione dei presupposti, è pensata dal legislatore europeo come derogatoria delle generali garanzie di pubblicità e trasparenza; rappresenta quindi una procedura di natura eccezionale, la cui applicazione necessita un’attenta valutazione dei presupposti, che le amministrazioni devono riportare nell’ambito delle relazioni ex post alle quali sono obbligate (art. 84, par. 1, lett. f, dir. 2014/24/UE; art. 99, co. 1, lett. f, Codice dei contratti pubblici).
La Commissione, prevedendo un deciso incremento del ricorso a questa procedura, offre ulteriori precisazioni sui presupposti di cui le amministrazioni devono tener conto, segnalando la necessità che ricorrano in maniera cumulativa questi criteri:
I chiarimenti della Commissione, specie laddove richiedono la sussistenza cumulativa di detti requisiti, vanno oltre le indicazioni esplicite del legislatore europeo. Si tratta di chiarimenti di natura non vincolante, che possono essere di aiuto agli operatori nell’interpretazione dell’art. 32 dir. 2014/24/UE, specie del par. 2, lett, c), a mente del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”.
Va ricordato, infine, che nell’applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione, le amministrazioni devono tener conto della normativa nazionale, che integra quella europea, stabilendo:
L’amministrazione, inoltre, sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose applicando l’art. 95 del Codice dei contratti. In particolare:
Insomma, la normativa interna pone alcune regole aggiuntive rispetto alla normativa europea, di cui le amministrazioni devono tener conto.