Quando l’ente che dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale proviene da uno Stato diverso rispetto a quello del pubblico ufficiale. A livello internazionale è la convenzione OCSE redatta a Parigi nel 1997 ed è entrata in vigore il 15 dicembre del 1999 a fornire un quadro giuridico al reato.
Recentemente, la cosiddetta legge Spazzacorrotti ha ampliato la fattispecie a tutti i pubblici ufficiali stranieri, in particolare ai membri delle assemblee pubbliche straniere, ai funzionari delle organizzazioni internazionali, ai membri delle assemblee parlamentari internazionali, così come ai giudici e i funzionari delle corti internazionali.
Codice Penale – art. 322 bis