In Italia il whistleblowing è già stato soggetto di una normazione, ma la Direttiva allarga l’ambito della protezione, rispetto all’attuale offerta della normativa nazionale italiana. Tra le novità più importanti:
La Direttiva ribadisce alcuni principi fondamentali della tutela dei soggetti segnalanti, tra i quali l’obbligo di salvaguardare la riservatezza dell’identità del whistleblower.
Come gli altri Stati membri, l’Italia ha un obbligo giuridico nei confronti dell’Unione Europea di recepire la Direttiva entro il termine stabilito, 17 dicembre e, in caso negativo, dovrà affrontare le eventuali conseguenze. Il legislatore, a pochi mesi dalla scadenza, non ha ancora intrapreso azioni per la sua attuazione e rischiamo di essere in ritardo. In questo momento storico dobbiamo accelerare l’introduzione di nuove tutele per i segnalanti: con l’arrivo dei fondi PNRR abbiamo bisogno degli anticorpi contro l’illegalità, le persone pronte a segnalare illeciti devono essere adeguatamente protette.
La Direttiva, inoltre, stabilisce le norme minime per la protezione dei segnalanti: gli Stati membri possono dunque aggiungere ulteriori forme di protezione, usandola come una base di partenza. Chiediamo che la trasposizione della Direttiva nella legge italiana includa misure specifiche per offrire una maggiore tutela dei segnalanti civici: ad esempio, far sì che i segnalanti civici vengano sempre tutelati e che le misure di protezione non siano limitate alle violazioni della normativa europea in un numero ristretto di ambiti, e che ci sia la protezione dell’identità del whistleblower anche nel caso del procedimento penale.
Consulta il nostro Progress Report sullo stato di trasposizione della Direttiva nei Paesi membri (il report tiene in conto i dati disponibili al mese di febbraio 2021).