Il
decreto legislativo n.24/2023 costituisce la normativa di attuazione nel nostro Paese della
Direttiva Europea n.1937/2019 in materia di
whistleblowing, sostituendo le disposizioni in materia previste dalla legge n.179/2017 per il settore pubblico e dal decreto legislativo n. 231/2001 per il privato.
La richiamata Direttiva contiene sia principi generali che principi specifici che i legislatori nazionali sono tenuti a trasporre nei rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle differenti peculiarità e con particolare attenzione a
non ridurre il livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la Direttiva (clausola di non regressione, art.25).
Negli scorsi anni, la legge n. 179/2017 ha costituito il
riferimento principale in materia di segnalazioni e ha generato proficue esperienze operative che hanno coinvolto diversi attori: l’A.N.AC. e le pubbliche amministrazioni, magistrati, avvocati (penalisti e giuslavoristi), la società civile; tutti soggetti che sono stati
auditi presso le Commissioni parlamentari ed hanno offerto il proprio contributo al fine di una miglior redazione del testo normativo. L’intero processo di recepimento ha così comportato delle tempistiche significative che hanno causato
un ritardo di quasi 16 mesi rispetto al termine previsto dalla Direttiva stessa.
La trasposizione sembra risentire del
tardivo coinvolgimento della società civile e delle parti sociali che da anni lavorano sul tema.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l
’ampliamento degli ambiti soggettivi e oggettivi del
whistleblowing: più ampio il perimetro dei segnalanti, sia internamente che esternamente nonché attraverso la “
divulgazione pubblica”. Viene inoltre
ampliato il perimetro delle segnalazioni nel settore privato, che era considerato marginalmente dalla legge n.179/2017 e che quindi era limitato agli enti dotati di Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo n.231/2001. Si evidenzia anche un significativo
aumento dei soggetti che potranno segnalare, dagli ex dipendenti ai collaboratori o tirocinanti. Inoltre,
l’oggetto delle segnalazioni si amplia ad un gran numero di condotte illecite.
Altri aspetti da porre in evidenza sono la
centralità del ruolo dell’A.N.AC., che assume le vesti di
autorità nazionale per il whistleblowing, con competenza anche nel settore privato; l’
attenzione al tema della riservatezza, intesa come principio esteso a tutti i soggetti menzionati nella segnalazione (compresi i testimoni); il raccordo con la protezione dei dati personali e la più ampia indicazione delle possibili condotte discriminatorie; la previsione della
figura del facilitatore, di supporto ai segnalanti, garantita dalle organizzazioni della società civile.
Non sempre il Decreto di attuazione della Direttiva, però, ha considerato alcuni aspetti che negli anni passati hanno permesso di tutelare i segnalanti. Per esempio,
il sistema delle sanzioni non è stato modificato e, anzi, è stata prevista un’ulteriore sanzione per i segnalanti resisi responsabili del reato di diffamazione. Si registrano, inoltre, passaggi poco chiari, che potrebbero prestarsi a differenti interpretazioni.
Il nostro
Primo Commento al Decreto Legislativo 24/2023 sul Whistleblowing si prefigge lo scopo di offrire una prima lettura della normativa, ponendo l’attenzione sugli aspetti più rilevanti e su quelli a cui prestare maggiore cautela.
Progetto SpeakUpEurope di Transparency International