Abbiamo scritto una lettera alla Commissione europea con i punti più rilevanti dell'analisi dei testi normativi.
Abbiamo analizzato e confrontato il testo normativo degli articoli delineati nella Direttiva Europea n.1937/2019 sul whistleblowing con la legislazione italiana normata dal Decreto Legislativo n.24/2023 sulla protezione dei segnalanti e abbiamo rintracciato alcune difformità e violazioni nell'attuazione italiana della Direttiva, insieme ad alcune aree in cui la nuova legge è più debole rispetto alla legge italiana preesistente. Abbiamo perciò scritto una lettera alla Commissione europea con i punti più rilevanti dell'analisi dei testi normativi.
In Italia, il processo di recepimento della Direttiva sul whistleblowing non ha previsto la partecipazione delle parti interessate e non ha considerato le esperienze della legislazione precedente, che presentava molti difetti di attuazione. Siamo fiduciosi che i problemi saranno risolti, con il tempo, ma il nostro timore è che questa nuova legge possa ancora rivelarsi difficile da attuare, con conseguenze dirette e negative per i segnalanti. Ci auguriamo che questa lettera aiuti la Commissione europea a intervenire per proteggere i whistleblower in Italia.
La normativa italiana, in conformità alle disposizioni dettate dalla Direttiva Europea n.1937/2019 in materia di whistleblowing, pone quale obiettivo primario la creazione di standard normativi minimi comuni, volti ad uniformare il regime di protezione per i whistleblower che segnalano illeciti di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa.
La trasposizione della normativa comunitaria nell’ordinamento giuridico italiano, con il Decreto Legislativo n.24/2023, ha determinato delle difformità, alcune delle quali integrano una violazione dell’art. 25 della Direttiva e violano l’applicazione della clausola di non regressione dei diritti attribuiti, volti a disporre un trattamento più favorevole nei confronti del segnalante.
Il recepimento della normativa determina, su alcuni aspetti, una regressione dei diritti attribuiti alle persone segnalanti rispetto al precedente sistema, traducendosi in un regime meno favorevole per i whistleblower.
I punti più rilevanti dell'analisi dei testi normativi fanno riferimento all’ambito di applicazione oggettivo, all’ambito di applicazione soggettivo, alle condizioni di protezione del segnalante, ai canali esterni di segnalazione e, da ultimo, alle sanzioni.
Ambito di applicazione personale
Canali di segnalazione esterni
Sanzioni
Ambito di applicazione materiale
Condizioni per la protezione dei segnalanti
Violazione dell'articolo 25
Il considerando 104 (pag.17) afferma espressamente che la Direttiva introduce norme minime e gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per la persona segnalante, purché non interferiscano con le misure per la protezione delle persone coinvolte. Il recepimento della presente Direttiva non dovrebbe costituire in alcun caso motivo di riduzione del livello di protezione già garantito alle persone segnalanti dal diritto nazionale nei settori a cui essa si applica.
A tale considerando si ricollega l’Art. 25 della Direttiva sul Trattamento più favorevole e clausola di non regressione, per il quale gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente Direttiva - fatti salvi l’articolo 22 e l’articolo 23, paragrafo 2 - quindi l'attuazione della presente Direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applica la presente Direttiva.
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