Dall'analisi sulla nuova normativa whistleblowing le sanzioni previste dalla legge italiana non risultano abbastanza forti da scoraggiare la corruzione.
A luglio 2024 abbiamo potuto analizzare il primo caso di applicazione una sanzione superiore ai 5000 euro disposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il caso è quello di un dipendente di un’Agenzia di sviluppo nel settore agricolo che ha segnalato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente una presunta condotta illegittima del Direttore Generale, che si sarebbe assunto, con provvedimenti del tutto autonomi, incarichi di tipo dirigenziale, laddove tali incarichi sarebbero esclusiva prerogativa della Giunta Regionale.
Nel corso dell'indagine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha potuto verificare la natura ritorsiva della misura e, con la delibera n. 380, ha annullato la riorganizzazione aziendale e applicato una sanzione amministrativa di 10.000 euro nei confronti del Direttore. La sanzione applicata è superiore a tutte le precedenti sanzioni applicate dall'Autorità ed è in linea con i limiti di legge previsti dall'art. 13 del Regolamento per la gestione della segnalazione esterna. Il Dirigente interessato alla sanzione non ha condiviso le conclusioni dell'istruttoria, poiché la misura della riorganizzazione sarebbe stata, a parer suo, una mera "esigenza di efficientamento aziendale".
In questa storia di whistleblowing ci sono alcuni fattori da analizzare, primo fra tutti l'aumento dell'entità della sanzione: per la prima volta raggiunge i 10.000 euro, a fronte di altre sanzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sempre prossime al "minimo edittale" di 5.000 euro. Inoltre, l’aumento della sanzione non risulta legato all’esercizio del potere riconosciuto in capo all’Autorità e neppure legato alla gravità della misura ritorsiva attuata nei confronti del whistleblower. La sanzione applicata non risulta innovativa dal punto di vista sanzionatorio e neppure l’innalzamento del limite minimo e del limite massimo risponderebbe ai criteri di proporzionalità, efficacia e dissuasività (art. 21 dell'attuale normativa). I motivi e i criteri applicati dall'Autorità non sono chiari ed è difficile ipotizzare come l'Autorità Nazionale Anticorruzione si comporterà in futuri casi.
In fase di analisi, inoltre, abbiamo potuto osservare che il canale utilizzato per la segnalazione non consente il mantenimento della confidenzialità e riservatezza che la segnalazione dovrebbe sempre garantire ai potenziali segnalanti e ai whistleblower. Anche la mancata adozione di una piattaforma crittografata di segnalazione, da parte dell’ente, dovrebbe dar il via ad un procedimento sanzionatorio (semplificato) da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come disposto dal Regolamento per la gestione della segnalazione esterne (Capo VI).
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