Le sanzioni nei casi di Whistleblowing sono spesso inefficaci

Dall'analisi sulla nuova normativa whistleblowing le sanzioni previste dalla legge italiana non risultano abbastanza forti da scoraggiare la corruzione.

tempo di lettura: 2 min
Whistleblowing
Supporto ai segnalanti
L'attuale normativa sul whistleblowing, che recepisce la Direttiva europea sul tema, definisce le sanzioni previste nei confronti di coloro che utilizzano impropriamente lo strumento della segnalazione, che attuano misure ritorsive, che intraprendono procedimenti vessatori o che violano l’obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante.

In tutti questi casi, la normativa europea prevede delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti degli autori delle condotte illecite. Nell'applicazione nazionale, lo strumento sanzionatorio, regolato dall’art. 21 del Decreto Legislativo n.24/2023, delinea le sanzioni (amministrative pecuniarie) previste per chi utilizza la segnalazione in maniera impropria, negli enti pubblici e privati. Inoltre, la legge prevede una sanzione per coloro che segnalando illeciti si rendano responsabili dei reati di calunnia o di diffamazione

La precedente normativa whistleblowing, la Legge n.179/2017, ha stabilito la possibilità di ricorrere all'A.N.AC.. Se in fase d’istruttoria l'Autorità accerta l’adozione di misure discriminatorie, può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile. La stessa sanzione amministrativa, ricompresa tra i 10.000 ed i 50.000 euro, si applica anche nel caso in cui l’Autorità accerti l’assenza di procedure di segnalazione conformi agli standard normativi, nonché la mancata attuazione delle attività di accertamento sulle segnalazioni ricevute dall’ufficio incaricato.

L’erogazione di queste sanzioni rappresenta l’esito di un procedimento che si compone di diverse fasi e che impegna l’A.N.AC. in una serie di verifiche e controlli. La lentezza del procedimento, spesso, espone il segnalante alla rivelazione della sua identità, in particolare durante l’attività di accertamento che, in alcuni casi, comporta l’interrogatorio dei colleghi di lavoro del segnalante. Inoltre, le sanzioni applicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione risentono di una scarsa applicazione pratica e, in questo modo, la loro capacità di dissuasione nei confronti delle condotto illecite risulta indebolita. A parer nostro, questo potrebbe dipendere: dal numero limitato di sanzioni assegnate dall’A.N.AC; dalla durata "senza termine" dei procedimenti sanzionatori; dall’assenza di ogni riferimento al "soggetto sanzionatorio". Nelle sanzioni, infatti, non risultano riferimenti al "soggetto sanzionatorio" e questo crea una disparità di trattamento tra il "segnalante" - del quale, spesso, viene rivelata l'identità - e il "segnalato" - che mantiene, quasi sempre, l'anonimato.

Il procedimento sanzionatorio, nell'attuale normativa nazionale, è stato applicato in maniera limitata. Perlomeno questo è ciò che risulta dalle relazioni annuali redatte dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, dalle quali abbiamo potuto ricavare alcuni dati sulla limitatezza delle sanzioni disposte: 
  • 2020: l'Autorità ha disposto tre sanzioni pecuniarie di 5.000 euro ciascuna
  • 2021: l’Autorità ha disposto due sanzioni pecuniarie di 5.000 euro ciascuna
  • 2022: l’Autorità ha disposto due sanzioni pecuniarie pari ad un totale di 5.000 euro

Un caso di sanzione applicata dall'A.N.AC.

A luglio 2024 abbiamo potuto analizzare il primo caso di applicazione una sanzione superiore ai 5000 euro disposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il caso è quello di un dipendente di un’Agenzia di sviluppo nel settore agricolo che ha segnalato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente una presunta condotta illegittima del Direttore Generale, che si sarebbe assunto, con provvedimenti del tutto autonomi, incarichi di tipo dirigenziale, laddove tali incarichi sarebbero esclusiva prerogativa della Giunta Regionale.

Nel corso dell'indagine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha potuto verificare la natura ritorsiva della misura e, con la delibera n. 380, ha annullato la riorganizzazione aziendale e applicato una sanzione amministrativa di 10.000 euro nei confronti del Direttore. La sanzione applicata è superiore a tutte le precedenti sanzioni applicate dall'Autorità ed è in linea con i limiti di legge previsti dall'art. 13 del Regolamento per la gestione della segnalazione esterna. Il Dirigente interessato alla sanzione non ha condiviso le conclusioni dell'istruttoria, poiché la misura della riorganizzazione sarebbe stata, a parer suo, una mera "esigenza di efficientamento aziendale". 

In questa storia di whistleblowing ci sono alcuni fattori da analizzare, primo fra tutti l'aumento dell'entità della sanzione: per la prima volta raggiunge i 10.000 euro, a fronte di altre sanzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sempre prossime al "minimo edittale" di 5.000 euro. Inoltre, l’aumento della sanzione non risulta legato all’esercizio del potere riconosciuto in capo all’Autorità e neppure legato alla gravità della misura ritorsiva attuata nei confronti del whistleblowerLa sanzione applicata non risulta innovativa dal punto di vista sanzionatorio e neppure l’innalzamento del limite minimo e del limite massimo risponderebbe ai criteri di proporzionalità, efficacia e dissuasività (art. 21 dell'attuale normativa). I motivi e i criteri applicati dall'Autorità non sono chiari ed è difficile ipotizzare come l'Autorità Nazionale Anticorruzione si comporterà in futuri casi.

In fase di analisi, inoltre, abbiamo potuto osservare che il canale utilizzato per la segnalazione non consente il mantenimento della confidenzialità e riservatezza che la segnalazione dovrebbe sempre garantire ai potenziali segnalanti e ai whistleblower. Anche la mancata adozione di una piattaforma crittografata di segnalazione, da parte dell’ente, dovrebbe dar il via ad un procedimento sanzionatorio (semplificato) da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come disposto dal Regolamento per la gestione della segnalazione esterne (Capo VI). 

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