Le nuove norme antiriciclaggio dell'Unione Europa

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio armonizza in modo esaustivo le norme antiriciclaggio di tutta l'UE.

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Illustration: Amy Chiniara © Transparency International

L’Anti-Money Laundering Package - c.d. AML package - regola la nuova disciplina in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT). Il suo iter legislativo è stato completato a giugno e la norma entrerà in vigore gradualmente tra 2025 e 2029.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio si regge su tre pilastri:

Tutte le norme applicabili al settore privato sono incluse nel Regolamento Antiriciclaggio (single rulebook), mentre le disposizioni relative alle autorità nazionali competenti di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) sono contenute nella Direttiva. Inoltre, il single rulebook estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti obbligati: dal settore delle criptovalute ai fornitori di servizi di crowdfunding; dagli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche ai commercianti di beni di lusso e di beni culturali.

L'AML package rappresenta la riforma europea complessiva in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e introduce nuove norme, tra le quali, le disposizioni sulla trasparenza della titolarità effettiva e l’istituzione della nuova autorità antiriciclaggio europea.

Cosa cambia rispetto alla titolarità effettiva?

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio disciplina la regolamentazione del Registro dei titolari effettivi disponendo condizioni più stringenti sulla trasparenza della titolarità effettiva e definendo i criteri di individuazione della stessa.

Il Regolamento Antiriciclaggio (single rulebook):
  • prevede di esaminare indipendentemente e in parallelo la partecipazione e il controllo per l'identificazione della titolarità effettiva: si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà e il controllo viene definito come la possibilità di esercitare un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico, direttamente o indirettamente;
  • prevede la comunicazione della titolarità effettiva nei relativi registri degli Stati membri per i soggetti giuridici stranieri che avviano un rapporto d'affari con un soggetto obbligato o acquisiscono beni immobili nell’UE (con applicazione retroattiva fino al 1° gennaio 2014);
  • introduce l'applicazione della normativa antiriciclaggio per le operazioni con "beni di valore elevato", per i quali viene introdotta una definizione dedicata (allegato IV);
  • prevede misure rafforzate di due diligence per i soggetti con un patrimonio netto di almeno 50 milioni di euro, esclusa la residenza privata;
  • estende la definizione di persone "politicamente esposte" (PEPs) designando come familiari delle stesse, anche i fratelli e le sorelle - nel caso si tratti di persone che ricoprono cariche di alto livello nel governo centrale.
Con la VI Direttiva Antiriciclaggio
  • si amplia il perimetro dei soggetti che potranno accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva alle persone con un interesse legittimo nella prevenzione e alla lotta al riciclaggio, come i giornalisti e le organizzazioni di società civile (leggi Il Registro dei titolari effettivi è operativo anche in Italia ma non è accessibile al pubblico);
  • si autorizzano gli organismi responsabili dei registri a richiedere ai soggetti giuridici tutte le informazioni neccesarie  ad identificare e verificare i loro titolari effettivi ed appurare l'accuratezza delle relative informazioni. Le informazioni contenute nei Registri dovranno essere accessibili in un formato facilmente utilizzabile e leggibile meccanicamente;
  • si potenziano i poteri delle Unità di informazione finanziaria degli Stati membri in ordine all'analisi e individuazione dei casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, alla sospensione o negazione del consenso alle operazioni sospette, all'accesso immediato e diretto a un'ampia gamma di informazioni finanziarie, amministrative e investigative; infine si rafforza la cooperazione delle UIF nazionali nell’Unione Europea.

La VI Direttiva antiriciclaggio è entrata in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (19 giugno) e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 luglio 2027. Ci sono alcune eccezioni legate all'art.74 (accessibilità ai Registri dei titolari effetivi): da recepire entro il luglio 2025; gli articoli 11, 12, 13 e 15 (le norme relative ai Registri dei titolari effettivi): da recepire entro il 10 luglio 2026; l'art.18 (punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili): da recepire entro il 10 luglio 2029

Quali poteri per l'Autorità Antiriciclaggio?

L'Autorità Antiriciclaggio avrà sede a Francoforte e svolgerà ruolo chiave nel quadro di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sarà inoltre incaricata di contribuire all'attuazione delle norme antiriciclaggio negli Stati membri.

I suoi compiti principali saranno: 
  • la supervisione diretta e indiretta sui soggetti obbligati, in particolare: la supervisione diretta dei soggetti obbligati che presentano un rischio elevato di riciclaggio; la supervisione indiretta dei supervisori a livello nazionale, al fine di assicurare la coerenza e la qualità della supervisione in tutta l’Unione; si occuperà anche dell'imposizione delle sanzioni ai soggetti obbligati selezionati;
  • il sostegno e il coordinamento delle Unità di Informazione Finanziaria degli Stati membri, al fine di facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le UIF, oltre a individuare e promuovere le buone pratiche.   

Il Regolamento AMLA che istituisce l'Autorità Antiriciclaggio è entrato in vigore dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (19 giugno) e si applicherà a partire dal 1 luglio 2025.

A che punto siamo in Italia sulla titolarità effettiva?

In Italia il Registro dei titolari effettivi è ancora sospeso. Il 15 ottobre 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato le ordinanze collegiali (n. 08245/2024 e n. 08248/2024) con le quali ha rimesso diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti nazionali.

Al momento siamo in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nella Presentazione del Rapporto annuale 2023, l'Unita di Informazione Finanziaria per l'Italia stima la dimensione del riciclaggio in almeno l’1,5-2,0 per cento del PIL italiano in media nel periodo 2018-2022 (pag.7).

Secondo il Rapporto annuale 2023 della stessa UIF, nel secondo semestre del 2024 si sta svolgendo la valutazione del sistema antiriciclaggio italiano (Mutual Evaluation) da parte del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (Financial Action Task Force - FATF). La valutazione riguarda sia la conformità formale delle leggi italiane agli standard internazionali che l’efficacia delle misure adottate e delle attività svolte.

Come Transparency International Italia ci occupiamo del tema con il progetto STEP EU, Strengthened enforcement capacities of public authorities in the European Union - rivolto a rinforzare la lotta alla corruzione transfrontaliera, al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata in tutta l'Unione Europea. L'obiettivo è quello di migliorare la capacità dell'UE di affrontare la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata, affrontando i meccanismi sottostanti a questi fenomeni e le lacune nei quadri normativi degli Stati membri.

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