In Italia il Registro dei titolari effettivi è ancora sospeso

È fondamentale che il Registro venga reso operativo al più presto e secondo gli obblighi delle normative antiriciclaggio dell’Unione europea.

Pubblicazione: 15 ottobre 2024
Aggiornamento: 11 dicembre 2025
Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2026
A ottobre 2023 il Registro dei titolari effettivi è stato attivato anche in Italia - l'unico Paese dell’Unione europea, fino ad allora, a non averlo ancora reso operativo. Entro l'11 dicembre 2023 i soggetti obbligati avrebbero dovuto effettuare le comunicazioni sulla titolarità effettiva alla Camera di commercio competente. A dicembre 2023 il TAR del Lazio ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale, fino alla primavera 2024.

A maggio 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR del Lazio e l'operatività del Registro. Il 15 ottobre 2024 il Consiglio di Stato ha pubblicato delle ordinanze collegiali con le quali ha rimandato la decisione sulla riattivazione del Registro alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In attesa della pronuncia della Corte, il Registro e tutti i suoi obblighi sono sospesi.

A settembre 2025 è stata aperta una procedura di infrazione e la messa in mora per 11 Stati membri, compresa l'Italia, per non aver recepito le disposizioni della VI Direttiva Antiriciclaggio sull'accesso ai dati sulla titolarità effettiva. A ottobre 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto che prevede l'attuazione dell'art. 74 della VI Direttiva Antiriciclaggio e ha ristretto la lista dei soggetti che avranno accesso al Registro.
A dicembre 2025, con l'adozione della Legge n. 182/2025, è stato definito l’accesso al Registro dei titolari effettivi per le Pubbliche amministrazioni "nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al comma 1 dell'articolo 10". In questo caso, si tratta di pubbliche amministrazioni a cui si applicano i doveri di comunicazione antiriciclaggio, ovvero, le PA competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell’ambito di:
  • procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  • procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  • procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Sempre a dicembre l'art.74 della VI Direttiva Antiriciclaggio - che restringe la lista dei soggetti che hanno accesso al Registro - è stato definitivamente recepito con la modifica del D.lgs. n.231/2007. Quest'ultimo prevede l'esclusione dell'accesso generalizzato al pubblico e la previsione di un accesso con interesso legittimo

E ancora a dicembre l'avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea ha presentato le conclusioni - non vincolanti - nelle cause C‑684/24 e C‑685/24. In particolare:

  • La V Direttiva antiriciclaggio, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non limita la normativa italiana che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
    Riferimento: "ai privati, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora detti privati abbiano prove concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.
  • Il modello italiano è compatibile con la normativa europea - che attribuisce un organo non giurisdizionale (le Camere di commercio) la competenza di valutare la concessione di una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

Sul punto ora si attende la pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) - sulle ordinanze collegiali n. 08245/2024 e n. 08248/2024 - che potrebbe arrivare nel 2026. In linea con la pronuncia, spetterà poi ai giudici nazionali risolvere ogni controversia locale.

Gli ultimi aggiornamenti

Il 10 marzo 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo per il recepimento degli articoli 11, 12, 13, e 15 della Direttiva UE 2024/1640 (VI Direttiva antiriciclaggio). Lo schema è sottoposto al parere parlamentare delle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera dei deputati.

Il decreto modifica il D.lgs. 231/2007 e va ad intervenire sulla disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, contenute nel Registro dei titolari effettivi. I nuovi articoli del D.lgs. 231/2007, da 21-bis a 21-septies, disciplineranno le modalità di accesso alle informazioni.

Al netto di ogni futura decisione, come organizzazione della società civile, riteniamo fondamentale che il Registro dei titolari effettivi venga riattivato al più presto e reso accessibile in linea con tutti gli obblighi previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio dell’Unione europea e dalle Raccomandazioni 24 e 25 del FATF (GAFI). 

La trasparenza sulla titolarità effettiva è una necessità per assicurare che le autorità pubbliche e le forze di polizia siano in grado di contrastare organizzazioni criminali e frodi finanziarie. Ma non solo: la trasparenza della titolarità effettiva è indispensabile per consentire alla società civile e ai suoi rappresentanti di svolgere un monitoraggio civico efficace e di portare alla luce fenomeni corruttivi o di turbativa delle normali dinamiche economiche e democratiche.

GLOSSARIO

Chi è il titolare effettivo?
Un titolare effettivo è una persona che possiede, controlla o beneficia di una società o di un fondo fiduciario e del reddito che esso genera. Strutture aziendali complesse e opache rendono facile per le società nascondere i titolari effettivi, soprattutto quando gli intestatari vengono utilizzati al loro posto e parte della struttura si trova in una giurisdizione segreta. 

Quasi senza eccezioni, le società anonime di comodo appaiono al centro di grandi casi di corruzione, riciclaggio ed evasione fiscale. Tali società servono come strumenti per deviare risorse pubbliche a scapito delle comunità e delle popolazioni. E anche quando vengono scoperti schemi di corruzione e riciclaggio di denaro, la mancanza di trasparenza nella proprietà delle società complica il lavoro delle forze dell'ordine che devono rintracciare i titolari effettivi di società sospettate di reati finanziari.


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