Un passo verso il Registro dei titolari effettivi
La CGUE conferma che le persone con legittimo interesse devono avere l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini.
Il 21 maggio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata con una sentenza che ha confermato le disposizioni relative alla trasparenza dei titolari effettivi. Il rinvio pregiudiziale era la causa della sospensione del Registro dei titolari effettivi in Italia. La Corte ha sottolineato che la tecnica normativa scelta dall’Unione Europea rispetta il principio di certezza del diritto e che la discrezionalità lasciata agli Stati membri è sufficientemente definita. La sentenza arriva nel momento cruciale per tutti gli Stati membri: l'implementazione della VI Direttiva antiriciclaggio e le sue disposizioni sull’accesso ai registri dei titolari effettivi.
La sentenza nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24 fa seguito al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) da parte del Consiglio di Stato italiano. Il rinvio è arrivato dopo il ricorso di varie società fiduciarie nazionali, che sostenevano:La Corte ha dichiarato che, a condizione che sussista un interesse legittimo, la previsione dell’accesso del pubblico alle informazioni relative alla titolarità effettiva è compatibile con le garanzie degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la Corte, con tale normativa il legislatore dell’Unione persegue un obiettivo legittimo e importante, ossia la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, attraverso un rafforzamento della trasparenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
La sentenza conferma la legittimità delle norme italiane, che impongono la trasparenza sui beneficiari effettivi dei mandati fiduciari (in linea con la Direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea) e chiarisce le modalità di accesso e tutela dei diritti coinvolti.
È importante ottenere il giusto equilibrio e garantire anche la tutela della privacy: “le autorità competenti devono adottare un’interpretazione della nozione di «legittimo interesse» che garantisca un giusto equilibrio tra (...) l’obiettivo di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo perseguito dalla direttiva 2015/849 e (...) i diritti tutelati dagli articoli 7 e 8 della Carta. Esse non possono né negare sistematicamente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva né, al contrario, accogliere sempre le domande di accesso.”
La Corte di Giustizia UE ha stabilito che la normativa italiana può considerare i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano come "altri tipi di istituti giuridici" - come recita l’articolo 31 della IV Direttiva antiriciclaggio. La Corte rileva che il mandato fiduciario sembra presentare le caratteristiche strutturali e funzionali che lo rendono simile ai trust. Il legislatore europeo, con la nozione "altri tipi di istituti giuridici", voleva comprendere soggetti che permettono di separare il titolare effettivo e la persona a cui i beni sono affidati - "creando un «velo» che nasconde ai terzi la persona che detiene la titolarità effettiva o tali rapporti giuridici.”
I mandati fiduciari devono essere soggetti agli obblighi di trasparenza, anche se non comportano il trasferimento di proprietà di beni. Secondo la Corte, è irrilevante che nel mandato fiduciario l’intestazione dei beni avvenga senza il trasferimento della proprietà. Il trasferimento della proprietà non si può considerare tra le condizioni obbligatorie per considerare i soggetti "altri tipi di istituti giuridici".
La Corte, infine, sottolinea anche l’effetto di mascheramento che consente di nascondere l’identità dei titolari effettivi - il cosiddetto "effetto di velamento" - voile effect - che l’intestazione fiduciaria comporta sui beni, attraverso una funzione di schermo che consente di nascondere l’identità del fiduciante. Secondo la Corte, questo elemento costituisce un elemento importante alla luce dell’obiettivo principale della IV Direttiva antiriciclaggio - ossia la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
La Corte ha ritenuto che il diritto europeo permetta di affidare ad un organo amministrativo non giurisdizionale – in Italia le Camere di Commercio - la decisione sulle esenzioni dall’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine.
Tuttavia, qualora tale deroga non venga concessa, i titolari effettivi interessati devono poter ottenere una tutela giuridica provvisoria. La Corte ha dichiarato che l'art. 31 della IV Direttiva antiriciclaggio è in contrasto con la normativa nazionale nella misura in cui quest’ultima “non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa”.
Ne consegue, quindi, che la normativa nazionale dovrà adeguarsi, prevedendo non solo la possibilità del diritto ad un ricorso giurisdizionale da parte del titolare effettivo, ma anche riconoscendo rimedi giurisdizionali azionabili in via preventiva.
“Come Transparency International accogliamo con grande soddisfazione la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e auspichiamo che possa favorire lo sblocco del Registro dei titolari effettivi in Italia. Il Registro dovrebbe essere attivato in linea con la nuova normativa antiriciclaggio e con le raccomandazioni del GAFI-FATF. Si tratta di un passo concreto verso una maggiore trasparenza, fondamentale per contrastare il mascheramento dei titolari effettivi e far emergere chi si cela dietro strutture societarie complesse.”